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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Coronavirus

Coronavirus: ecco punto per punto il decreto che congela ogni tipo di attività sociale in Italia

Scuole, università, eventi sportivi, spettacoli ma anche le relazioni sociali. Cosa cambia

Scuole e università chiuse, calcio e sport in generale del tutto fermo o a porte chiuse. Spettacoli, eventi e manifestazioni sospesi o rinviati. L'emergenza coronavirus richiede misure straordinarie e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto che 'congela' l'Italia per le prossime settimane (qui il testo completo del decreto). Come già anticipato dalle raccomandazioni inviate dal comitato scientifico al Ministero della Salute il Governo ha lavorato alla stesura di un decreto legge con misure definite di "distanziamento sociale" per contenere l'epidemia di covid-19.

Coronavirus, il decreto del Governo

Se l'augurio è quello di tornare al più presto alla normalità il Governo ha disposto - come annunciato - alcune misure per contenere l'emergenza ed evitare che l'afflusso negli ospedali metta a rischio la tenuta del sistema sanitario. 

La mappa dei contagi aggiornata in diretta

Come ha spiegato il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio se il governo vuole aumentare del 50% le unità di terapia intensiva e del 100% le unità di terapia subintensiva "non è possibile potenziare le strutture in breve tempo e quindi l'obiettivo deve essere il contenimento del contagio".

"Finché i numeri sono bassi il Ssn può assistere efficacemente i contagiati ma in caso di crescita esponenziale nessun Paese al momento potrebbe affrontare una simile emergenza".

Vediamo dunque i principali punti del decreto coronavirus.

Coronavirus, tutele per lavoratori in sanità e servizi pubblici essenziali

Il punto 1 dell'articolo 1 del decreto (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) prevede, alla lettera a.

a) "Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Coronavirus, scuole e università chiuse

Le lettere d, e, f, g, h e i affrontano il tema delle scuole e delle università da chiudere (si stanno studiando misure di sostegno per le famiglie).

d) Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e)      sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Resta ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

"I dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".

Le assenze maturate dagli studenti a causa dell'emergenza Coronavirus "non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"

h) Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

i) A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Coronavirus, stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura

Nelle lettera b e c si affronta l'argomento eventi e manifestazioni sportive.

b) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

c) Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione sulle norme igieniche.

Coronavirus, limitazione agli accessi al pronto soccorso

I punti l e m si affrontano le limitazioni in ambito sanitario.

l) È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Coronavirus, invito ad applicare il lavoro a distanza

La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. L'argomento è affrontato alla lettera n.

Coronavirus, le raccomandazioni per anziani e norme igieniche

L'articolo 2 del decreto (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale), al punto b fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si chiede a i sindaci e associazioni di categoria (lettera d, e, f) di promuovere "la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali".

Nelle "pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani".

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

Inoltre, "le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi".

Coronavirus, le misure di quarantena

Il decreto ricordando che la mascherina chirurgica va indossata solo da chi manifesta sintomi prescrive alcune regole per la quarantena.

Nella predisposizione della quarantena viene fatto divieto di "contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, mentre vige l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza e il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione al coronavirus".

Nel dettaglio sono tenuti a comunicare al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta chi abbia fatto accesso alle zone rosse "a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, o abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Gli operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione"

L'operatore di sanità pubblica deve inoltre accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi".

L'operatore di sanità pubblica "informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020)".

In caso" di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine".

Le misure igienico-sanitarie contenute nel decreto

Al decreto, inoltre, è allegato un vademecum con alcune raccomandazioni igienico sanitarie.

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Le misure di 'distanziamento sociale' spiegate dagli esperti

"Le misure di salute pubblica introdotte in questi giorni hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione". Lo spiega l'Istituto Superiore di Sanità, in un focus pubblicato sul suo sito, ricordando che tra queste misure rientra il cosiddetto 'distanziamento sociale', che prevede diversi tipi di intervento, quali "l'isolamento dei pazienti, l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza".

"L'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili - ribadisce l'Iss - è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo. Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato dall'impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo".

"Le misure di salute pubblica introdotte in questi giorni hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione". Lo spiega l'Istituto Superiore di Sanità, in un focus pubblicato sul suo sito, ricordando che tra queste misure rientra il cosiddetto 'distanziamento sociale', che prevede diversi tipi di intervento, quali "l'isolamento dei pazienti, l'individuazione e la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le persone esposte, la chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro o l'adozione di metodi per lezioni scolastiche/universitarie e lavoro a distanza".

"L'obiettivo del distanziamento sociale, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili - ribadisce l'Iss - è ridurre la velocità di diffusione del virus, spostando in avanti nel tempo il picco epidemico e riducendone l'altezza, di fatto 'spalmando' i casi su un arco temporale più lungo. Questo porterà benefici riducendo la pressione sul sistema sanitario, che nel caso del Sars-Cov-2 era già stressato dall'impennata dei casi di influenza tipica di questo periodo".

Infine, il compito controllare che la popolazione rispetti le misure del decreto sono affidate al Prefetto territorialmente competente. Che monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

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