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Coronavirus, stop allo sport all'aria aperta e ai cantieri: ecco il decreto della Regione

"Stop" anche alle fabbriche: i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che chiederanno ai propri associati di sospendere tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali

Divieto di fare sport all'aperto. "Stop" alle attività produttive (attraverso le associazioni di impresa). E divieto di qualsiasi assembramento all'aperto, pena una multa fino a 5 mila euro. Sono le nuove stringenti disposizioni varate dalla Regione Lombardia nella serata di sabato 21 marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Le misure, firmate dal governatore Attilio Fontana, sono state emanate dopo un confronto in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell'Anci Lombardia e dell'Upl e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo. L'ordinanza entra in vigore domenica 22 marzo e produce effetto - salvo diverse disposizioni legate all'evoluzione della situazione epidemiologica - fino al 15 aprile.

La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali.

"Una decisione - ha spiegato Fontana - dettata dal serrato confronto con le nostre autorità sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l'estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza".

Coronavirus, tutti i divieti della Regione

L'atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:

  • Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento (droplet), e conseguente ammenda fino a 5 mila euro;

  • La sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  • La sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

  • La sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

  • La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

  • La chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

  • La chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;

  • Il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

  • La chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

  • Il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

  • Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Aperti anche i tabaccai, ma solo per vendere valori bollati e generi di monopolio. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore. Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.

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