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Venerdì, 19 Aprile 2024
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"Il proprietario di un muro può decidere se il graffito è arte": la condanna al poeta di strada Ivan

Depositate le motivazioni. Ivan Tresoldi è stato condannato a 500 euro di multa, con pena sospesa

E' il proprietario di un muro l'unico titolato a stabilire se un graffito tracciato su di esso è una espressione artistica da tutelare o un imbrattamento da cancellare, condannando chi lo ha fatto. Lo ha stabilito il giudice milanese Roberto Crepaldi nelle motivazioni della condanna - a settembre 2018 - inflitta a Ivan Tresoldi, in arte I.V.A.N., per una scritta apparsa sul muro di fronte alla biblioteca Bicocca. 

La condanna, per la cronaca, consiste in una multa di 500 euro con pena sospesa, e Ivan sarà anche condannato a risarcire le parti civili (Aler e Comune di Milano). Il punto, però, non è ovviamente l'entità della pena, ma il perenne dibattito tra arte e imbrattamento che divide i fautori dei graffiti da chi li considera vandali tout court. Denunciato dalle guardie ecologiche volontarie per l'imbrattamento del muro davanti alla biblioteca, Ivan ha portato alla polizia locale una ventina di fotografie con altrettante scritte, autodenunciandosi anche per quelle. Famoso per i suoi "slogan poetici", Ivan ha affrontato il processo rinunciando alla proposta di un patteggiamento a 80 ore di servizio civile col Comune di Milano.

In aula si è difeso spiegando di usare vernice ad acqua, dunque facilmente cancellabili, e che l'approvazione della cittadinanza (su cui non v'è alcun dubbio) gli è sempre sembrata sufficiente per la sua poesia di strada. "Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo", o "una pagina bianca è una poesia nascosta", sono alcune delle scritte che negli anni Ivan ha di fatto regalato a Milano e ai milanesi. 

Ma per il giudice non basta. La tutela della proprietà privata va messa sullo stesso piano rispetto a quella della libertà artistica, entrambe garantite dalla Costituzione italiana. Dal punto di vista oggettivo, leggendo le motivazioni della condanna, non basta che vi sia un apprezzamento (vuoi della comunità artistica, vuoi della cittadinanza), e non è indispensabile invece il ribrezzo per "gli estremi di un imbrattamento".

E' insomma il proprietario (o il legittimo possessore) a doversi ritenere soddisfatto del graffito o della scritta. Non altri. E se lui non ne è soddisfatto, ha diritto a dogliarsene, anche in via giudiziaria. La libertà di manifestazione artistica non può infatti invadere il campo della proprietà privata.

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