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Martedì, 16 Aprile 2024
Ristrutturare

Casa, come ristrutturarla durante il coronavirus

Dal trasoco alla ristrutturazione, tutto quello che si può fare e non fare durante l'emergenza sanitaria

L'emergenza coronavirus ha portato ad una chiusura forzata di numerose attività commerciali ma anche al rallentamento, se non al fermo totale, di lavori di ristrutturazione e di traslochi.

Non tutte le azioni, però, sono davvero bloccate, basta capire che cosa effettivamente è ammesso e che cosa no, in base ai decreti del presidente del Consiglio.

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Il trasloco durante l'emergenza sanitaria

E' possibile traslocare durante l'emergenza Covid-19? Se il trasloco è indifferibile ed effettuato da una ditta iscritta all’albo trasportatori, la risposta è sì. Occorre comunque osservare tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 in merito ai dispositivi di protezione individuale e alla distanza sociale.

Lavori di ristrutturazione: sì o no?

Su questo punto specifico il D.P.C.M. 22/03/2020, coordinato con i precedenti, per quanto riguarda l’edilizia consente di effettuare esclusivamente le attività contrassegnate dai codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, dal n. 42, lavori di ingegneria civile, e dal n. 43.21.01 al n. 43.29.09 compreso, ovvero quelli di installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, per la distribuzione di gas, ecc.

Le precauzioni da adottare per l’esecuzione dei lavori edili

Per l’esecuzione dei lavori edili consentiti dal D.P.C.M. 22/03/2020 devono essere adottate tutte le cautele di protezione individuali, sia di distanza di interpersonale di almeno un metro, che di DPI quali mascherine e guanti.

Interventi di riparazione

Oltre alla necessità effettiva di un trasloco, alcuni cittadini possono avere una comprovata esigenza lavorativa per recarsi presso un immobile di proprietà locato per far effettuare un intervento di riparazione, come ad esempio un lavoro di tipo idraulico. In questo caso, se tale lavoro può essere effettuato da un professionista di fiducia e il padrone di casa o l'inquilino può seguirne gli avanzamenti, lo spostamento non può essere considerato un'esigenza lavorativa inderogabile.
 

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