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Ici, ricorsi e accertamenti: le informazioni

Le modalità di ricorso e accertamento per l'Ici (Imposta comunale immobili) nel Comune di Milano. Le informazioni

Ai sensi dell’art. 1, c. 161 e seguenti, della L. 296/06 (Finanziaria 2007), il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei  parziali o ritardati versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Le somme chieste con gli avvisi di accertamento devono essere versate entro 60 giorni dalla data di notifica.

Per gli avvisi di accertamento d'ufficio e  in rettifica, la sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto), il contribuente ha effettuato il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta.

Il Regolamento comunale prevede che non si dia luogo ad  accertamento o iscrizione a ruolo qualora l’importo complessivo (imposta, sanzioni ed interessi) da recuperare risulti inferiore a € 16,53.

E’ possibile ottenere qualsiasi chiarimento in ordine agli atti emessi a proprio carico  portando l’atto ricevuto e la documentazione ritenuta utile:

E’ possibile altresì chiedere di annullare/revocare/rettificare/sospendere il provvedimento emesso con istanza di riesame qualora sussistano i presupposti.


COME PRESENTARE RICORSO

Contro gli avvisi di accertamento e il rifiuto alla restituzione dell’imposta è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Via Vincenzo Monti 51.

Il ricorso deve essere presentato in carta legale, entro 60 giorni dalla data di notifica degli atti sopraccitati, (tenendo conto del periodo di sospensione estiva dal 1 agosto al 15 settembre) mediante notifica al Comune di Milano con una delle seguenti modalità:

    * a mezzo ufficiale giudiziario, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
    * a mezzo di servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico (senza busta), raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si considera proposto al momento della spedizione
    * mediante consegna diretta presso il Protocollo Generale del Comune di Milano, Via Larga 12, dalle ore 8.30 alle ore 15.30, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12 il sabato
    * mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e  Tributi, Via S. Pellico 16, dalle ore 08.35 alle ore 15.30, dal lunedì al venerdì.

Successivamente, il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/92.
 

ISTANZA DI RIESAME


Ai fini di prevenire il contenzioso, l’Amministrazione può procedere all’annullamento, parziale o totale, dei propri atti, se viziati dalla presenza di errori. Il potere di annullamento spetta allo stesso ufficio che ha emesso l’atto.

L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente trasmettere al Servizio ICI una domanda in carta libera (si veda lo schema “Autotutela” scaricabile da “Allegati”) contenente un'esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. Devono sempre essere specificati l'atto di cui si chiede l'annullamento e i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

L’esito dell’istanza viene comunicato dall’Amministrazione al contribuente, con i motivi della decisione assunta. La presentazione dell’istanza di autotutela non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di  restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

L'istanza può essere:

1. spedita per posta al Settore Finanze e Oneri Tributari - Servizio ICI - Via Silvio Pellico, 16 - 20121 Milano;

2. inviata via fax al numero 02/88454002;

3. consegnata al Protocollo Generale del Comune di Milano, Via Larga 12, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 dal lunedì  al venerdì e dalle ore 8.45 alle ore 12.00 il sabato;

4. consegnata all'Ufficio Protocollo della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Tributi Via Silvio Pellico, 16 dalle ore 8.35 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì.

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