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Coronavirus

Zona gialla: le faq aggiornate e le regole per capire cosa si può fare

Il Governo risponde alle domande più frequenti su ciò che è permesso nella zona gialla

Cosa si può fare nella zona gialla? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia di fare un po' di confusione. Per questo vi proponiamo qui un riepilogo di quello che si può fare, stanno alle faq pubblicate e aggiornate dal Governo costantemente. 

La divisione dell'Italia in aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive, era stata introdotta dal Dpcm di novembre 2020 ed è stata via via confermata dai successivi decreti. Con il primo Dpcm dell'era Draghi (qui il testo), firmato il 2 marzo, l'Italia restava divisa in aree e si stabilivano quattro zone (zona rossa, zona arancione, zona gialla e zona bianca). La misura è stata poi 'superata', nell'ordine: dal Decreto legge del 12 marzo, dal provvedimento del 31 marzo, da quello firmato il 21 aprile dal premier Mario Draghi  e da quello del 18 maggio (qui le faq della zona rossa, sulla zona arancione e sulla zona bianca). 

Tenendo in considerazione che la zona gialla avrà delle regole in evoluzione, ecco le risposte fornite dal Governo ai dubbi riguardo le regole applicate.

Zona gialla (faq aggiornate a maggio):

  • Cercate l'argomento di vostro interesse nel testo delle faq premendo i tasti ctrl + f e digitando la parola chiave.

SPOSTAMENTI

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?

    A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:
    - senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

    - dalle ore 5.00 alle 24.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo;
    - dalle 5.00 alle 24.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica).

    È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
    Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.
     
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? 

    Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cosiddette seconde case.
     
  3. Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? 

    A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 24.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 24.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati (si veda la FAQ specifica).
     
  4. Io e il mio coniuge/partner viviamo in zone diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? 

    Sarà possibile in ognuno dei seguenti casi:
    - se il luogo di partenza e quello scelto per il ricongiungimento si trovano entrambi in zona bianca o gialla;
    - se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ specifica;
    - se chi si sposta è in possesso di una “certificazione verde” valida.
     
  5. È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? 

    È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.
     
  6. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? 

    Sì, purché lo spostamento avvenga nel rispetto delle regole previste per gli spostamenti nella zona di partenza e in quella di destinazione.
     
  7. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

    Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
     
  8. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

    No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
     
  9. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

    Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
     
  10. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”?I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

    È sempre possibile uscire per andare al lavoro. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
     
  11. Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

    Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
     
  12. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

    Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
     
  13. È possibile spostarsi tra diverse zone per partecipare alle esequie di parenti stretti?

    È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere quelli entro il secondo grado, includendo chiaramente anche i conviventi) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19.
     
  14. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

    Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).
     
  15. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

    Non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della zona gialla dalle ore 5.00 alle 24.00. Nel caso ci si sposti dalle 24.00 alle 5.00 o, in qualsiasi orario, verso  una zona arancione o rossa, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

  1. A quali regole devono attenersi i commercianti che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti? 

    Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. 
    Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

    Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
     
  2. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? 

    In questa zona è consentito, nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Dal 1° giugno 2021 sarà consentito il consumo di cibi e bevande anche all’interno dei locali.
    È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
     
  3. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

    L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.
     

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

  1. È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

    Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

  1. Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura? 

    Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
     
  2. Quali sono le nuove regole per gli spettacoli che si svolgono in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e altri locali? 

    Dal 26 aprile 2021, è di nuovo possibile, in questa zona, tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome o, in mancanza, nel rispetto di quelle nazionali. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni già descritte.
     
  3. Le discoteche e le sale da ballo sono aperte in questa zona? 

    No, le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati restano non consentite.
     
  4. Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)? 

    Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applicano le restrizioni previste per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
     
  5. È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

    La presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo non è consentita in questa zona fino al 31 maggio 2021 compreso, salvi casi specifici descritti più avanti in questa stessa faq. Dal 1° giugno 2021, in questa zona, è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi  sportivi  internazionali. I posti a sedere dovranno essere preassegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

    In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Infine, per competizioni o eventi o sportivi di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo Sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella del 1° giugno 2021.
     
  6. Cosa è previsto per le fiere, i convegni e i congressi?

    Dal 15 giugno 2021 sarà consentito, in questa zona, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida di settore, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le citate linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle “certificazioni verdi COVID-19”. Sarà inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in questa zona, saranno consentiti anche i convegni e i congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
     
  7. Cosa prevedono le norme in vigore per i centri termali? 

    L'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario, limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche è sempre consentita. Dal 1° luglio 2021 sarà consentita anche, in questa zona, l’apertura al pubblico dei centri termali, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
     
  8. Cosa prevedono le norme in vigore per i parchi tematici e di divertimento? 

    Dal 1° luglio 2021, in questa zona saranno consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
     
  9. Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

    Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
     
  10. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

    Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
     
  11. È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

    Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
     
  12. Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

    Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

    Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

    L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto,  negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso.
     
  2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? 

    Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nel rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, di squadra e di contatto, o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
     
  3. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi? 

    Dal 26 aprile l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni.
     
  4. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

    Dal 15 maggio 2021 sarà consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
     
  5. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?

    Si. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
     
  6. Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc.? 

    Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
     
  7. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie? 

    Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
     
  8. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti? 

    Dal 26 aprile è possibile svolgere esclusivamente all’aperto attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi.
     
  9. È consentita la pesca sportiva? 

    Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
     
  10. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare? 

    La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svoti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare a svolgersi, all’aperto o a porte chiuse, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.

    Dal 15 maggio 2021 sarà consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

UFFICI PUBBLICI

  1. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

    Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

  1. Quando e dove si deve indossare la mascherina? 

    I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

    L’obbligo non è previsto per:
    - bambini sotto i 6 anni di età;
    - persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    - operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    - mentre si effettua l’attività sportiva;
    - mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    - quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

    È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
     
  2. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

    No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

    La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

LAVORO

  1. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

    No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
     
  2. È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

    Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
     
  3. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

    Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

CERTIFICAZIONI VERDI

  1. Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono? 

    Le "certificazioni verdi COVID-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
    a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
    b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento;
    c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

    Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
    a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
    b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;
    c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

    Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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