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Coronavirus: la Lombardia "vince", le sue regole prevalgono se più restrittive di quelle del Governo

La decisione del Ministero dell'Interno. Il chiarimento chiesto da Fontana

Valgono le regole più restrittive decise dalla Regione Lombardia sabato sera, rispetto a quelle (se meno restrittive) stabilite il giorno successivo dal Governo. L'epidemia del Coronavirus ha fatto sì che la questione non si trasformasse in "scontro" istituzionale, ma c'era da chiarire la questione perché si parla di divieti a livello pratico, che influiscono sulla vita quotidiana (seppure in quarantena) da qui a metà aprile. Per esempio: gli alberghi devono chiudere (come stabilito dalla Regione) o no (visto che il Governo non li ha inclusi nelle categorie di imprese che cessano l'attività)?

La risposta è arrivata dal Ministero dell'Interno, interpellato proprio dal governatore Attilio Fontana. Il presidente della Lombardia aveva chiarito che non avrebbe proseguito uno scontro, ma si sarebbe attenuto all'interpretazione ministeriale, qualunque essa fosse. E l'interpretazione è alla fine arrivata.

Una delle differenze principali è nella disciplina sulle strutture ricettive, che inizialmente la Regione aveva statuito che sarebbero state chiuse: poi, domenica, prima ancora che quindi arrivasse il chiarimento ministeriale, ha pensato di elencare in una ordinanza specifica tutte le eccezioni, essendosi resa conto che alberghi, agriturismi, b&b e così via non possono chiudere "tout court", ma devono garantire la ricettività a determinate categorie di persone, come ad esempio i trasportatori.

Coronavirus, tutti i divieti della Regione

L'atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:

  • Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento (droplet), e conseguente ammenda fino a 5 mila euro;

  • La sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  • La sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

  • La sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

  • La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

  • La chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

  • La chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;

  • Il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

  • La chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

  • Il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

  • Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Aperti anche i tabaccai, ma solo per vendere valori bollati e generi di monopolio. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea

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