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Venerdì, 29 Marzo 2024
La sentenza del Tar

La lotta legale della psicologa novax

Una professionista milanese fa ricorso al Tar dopo che l'ordine degli psicologi della Lombardia le aveva ordinato di sospendere l'attività perché non vaccinata contro il covid

La psicoterapia potrà continuare ad essere svolta a distanza da parte della dottoressa milanese "no vax" che si era rivolta al Tar contro il provvedimento dell'ordine lombardo degli psicologi che il 15 marzo, fondandosi sulla normativa nazionale (che vieta le professioni sanitarie se non si è vaccinati contro il covid), le aveva ordinato la sospensione dell'attività professionale.

Il Tar della Lombardia, con sentenza pubblicata il primo di agosto (presidente del collegio giudicante Antonio Vinciguerri), ha deciso che la sospensione dell'attività può valere solo per quella "in presenza", mentre è illegittima se la psicoterapia si svolge in modalità a distanza, ad esempio attraverso una videochiamata. Questo (si legge nella sentenza) per "accordare preferenza all’interesse economico e di continuità professionale della ricorrente", laddove la modalità a distanza "non arreca pregiudizio alla salute pubblica ed al diritto dei clienti di accedere alle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza".

La psicologa potrà quindi svolgere la sua professione, ma soltanto a distanza. Una decisione, quella del Tar, che costituirà un precedente, perché entra nel merito della legittimità generale dell'obbligo di vaccinazione anti covid per i professionisti della sanità, limitandolo evidentemente alle prestazioni fornite in presenza.

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