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Fontana firma l'ordinanza: in Lombardia dal 15 febbraio riaprono gli impianti da sci

In base al testo la capienza massima consentita sarà pari al 30%. Deroga fino al 50% per le stazioni più piccole

Gli impianti sciistici lombardi potranno riaprire da lunedì 15 febbraio. A stabilirlo l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che fissa l'apertura fino al 31 marzo.

Le regole della riapertura

Gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici saranno aperti anche agli sciatori amatoriali, ma la capienza massima è fissata al 30%, il testo dell'ordinanza, infatti, specifica che "in ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Per le stazioni con al massimo due impianti complessivi si sale al 50% della portata oraria complessiva".

"Nel caso di aperture in notturna - continua il testo - il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell'impianto o degli impianti aperti in notturna. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione".

L'utilizzo degli impianti di risalita dovrà avvenire secondo quanto previsto nelle 'Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali', approvato dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 8 febbraio. Nell'arco temporale stabilito per la riapertura, dal 15 febbraio al 31 marzo, fanno eccezione i giorni in cui "alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del Dpcm 14 gennaio 2021".

Il monitoraggio

L'ordinanza prevede inoltre che "al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo".

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