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Dpcm Pasqua zona rossa: è possibile andare nelle seconde case? Non in tutte le regioni

Alcuni governatori hanno messo il divieto di recarsi nelle seconde case anche per i residenti. Se una famiglia milanese ha la seconda casa in Liguria, non può raggiungerla

Nel weekend di Pasqua e Pasquetta del 3-5 aprile 2021 tutt'Italia, Lombardia compresa, è in zona rossa per evitare il propagarsi del contagio da covid-19. Tuttavia, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 

Regioni dove non si può andare nelle seconde case

Molti italiani, inoltre, sfrutteranno la possibilità di andare all'estero nei Paesi europei con le frontiere aperte: non è possibile spostarsi tra regioni per motivi di svago, ma è possibile prendere un aereo. Qui i particolari. Ma ci si può muovere nelle seconde case?

E' sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a patto che non ci siano però ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole più restrittive. E' il caso ad esempio di Campania, Puglia e Liguria, che hanno posto per Pasqua il divieto non solo per i non residenti ma anche per i residenti. L'accesso alle seconde case per i non residenti è vietato in Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna. In Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell'arrivo.

Come regola generale, dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge.

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

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