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Covid, divieti e regole per province e comuni in "zona arancione rafforzata" in Lombardia

Tutta la provincia di Brescia, 8 comuni di Bergamo e 1 di Cremona in zona arancione

Una parte di Lombardia torna in (semi) lockdown. Dalle 18 di martedì 23 febbraio, dopo la firma dell'ordinanza da parte del presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, la provincia di Brescia a 9 comuni - 8 in provincia di Bergamo e 1 in provincia di Cremona - sono stati infatti posizionati in quella che tecnicamente viene definita "fascia arancione rafforzata". L'ordinanza, vale per ora, fino al 2 marzo, ma è prorogabile. 

In zona arancione rafforzata si trovano tutta la provincia di Brescia e i comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). 

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Le regole per la fascia arancione rafforzata

Con la nuova zona arancione viene disposta la chiusura di tutte le scuole - compresi nidi, scuole dell'infanzia ed elementari - e vengono sospese le lezioni in presenza nelle università e i laboratori. Sarà vietato lo spostamento nelle seconde case per chi risiede nei territori interessati dall'ordinanza e sarà vietato per chiunque raggiungere da qualsiasi provincia una seconda casa che si trovi in quei territori. È reso obbligatorio lo smart working dove possibile.  

Saranno consentiti spostamenti soltanto all'interno del proprio comune, anche se resterà la solita raccomandazione di evitare gli "spostamenti non necessari". Sarà possibile uscire dai confini comunali, presentando l'autocertificazione, per i soliti motivi di lavoro, necessità e di salute. Esclusa la possibilità di uscire dal comune per far visita a parenti e amici. 

Salva la deroga per i residenti nei comuni con meno di 5mila abitanti: potranno superare i confini del proprio paese e spostarsi verso comuni entro una distanza di 30 chilometri, ma senza raggiungere i capoluoghi di provincia. 

Chiusi anche bar, ristoranti, che potranno fare asporto fino alle 22 - solo fino alle 18 per i locali senza cucina - e domicilio senza limiti di orario. I negozi resteranno aperti mentre i centri commerciali - proprio come 'rafforzamento' dei divieti - saranno chiusi.

Sui mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica, oppure altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie diversi dalle mascherine di stoffa.

Ecco l'ordinanza: 

1) si applicano le misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;

2) sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia, in relazione alle scuole e servizi aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

3) in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2 aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni:

• le attività di laboratorio sono sospese;

• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

4) È fortemente raccomandato che le scuole e istituzioni formative di cui al punto 2 aventi sedi in territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;

5) È vietato ai residenti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dalla Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

6) È vietato a coloro che non risiedono nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

7) Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR), nonché in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati nei predetti territori, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia.

8) Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della provincia di Brescia e dei predetti Comuni, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

9) È fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede nei territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;

10) È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR);

11) È sospesa in relazione ai predetti territori l'efficacia dell'Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021 in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.

L'ordinanza prevede altresì che "restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento".

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