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Costruzioni di moschee a Milano: per il Tar le leggi della Regione Lombardia violano i diritti

C'è un "ostacolo all'esplicazione del diritto di libertà religiosa", secondo il Tribunale

Per i giudici del Tar della Lombardia la norma regionale ostacola la costruzione di tempi e moschee e quindi vìola il "diritto di libertà religiosa". Questo avviene perché la norma regionale in questione non prevede "tempi certi di risposta" alle richieste delle associazioni di fedeli islamici interessati nella costruzione di un luogo di preghiera.

Tale norma quindi crea una situazione di "attesa a tempo indeterminato e di incertezza" che ostacolano la libertà e il diritto - garantito dalla costituzione italiana - di religione.

Lo scrive il Tar della Lombardia in una sentenza con cui ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della legge lombarda 'per il governo del territorio' del 2005 in relazione ad alcune norme, esprimendosi sul caso del "no" da parte del Comune di Sesto Calende (Varese) alla realizzazione di un luogo di culto islamico.

I giudici amministrativi, a seguito del ricorso dell'Associazione comunità islamica ticinese in una vicenda che va avanti da anni, hanno evidenziato profili di "incostituzionalità" della normativa regionale ulteriori rispetto a quelli già messi in luce in una recente sentenza sul caso del no ad una moschea a Castano Primo, nel Milanese.
   

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