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Martedì, 23 Aprile 2024
Lo stop

Niente taser per la polizia locale, legge Lombarda incostituzionale

La sentenza anti taser della Corte accoglie anche l'argomento del ricorrente che richiama la legge 110 del 1975

Spetta allo Stato e non alle Regioni. In sintesi estrema è questo il motivo per il quale la Corte Costituzionale con la sentenza 126 del 6 aprile, depositata il 24 maggio, ha dichiarato incostituzionale la legge lombarda del 2021 (l'articolo 5 della legge di revisione ordinamentale) che ne prevedeva l'utilizzo per le polizie locali dei comuni. La detenzione delle armi da offesa è esclusiva dello Stato e delle sue polizie in base all'articolo 117 della Costituzione. Il giudice estensore della sentenza è Maria Rosanna San Giorgio.

In una partita, quella delle dotazioni delle polizie locali, che si gioca sui dettagli, in primo luogo la giudice San Giorgio definisce perché è da ritenere arma da offesa lo storditore a contatto. Secondo quanto riferisce Dire "la giurisprudenza della Corte di cassazione, lo 'storditore elettrico' andrebbe considerato, a tutti gli effetti, come arma comune, trattandosi di 'strumento naturalmente destinato ad offendere l'eventuale aggressore'". Anche se è pur vero, concede la giudice della Consulta, che un decreto legislativo del 2018 "ha previsto la possibilità di una sperimentazione, da avviare presso la polizia locale, avente ad oggetto le armi comuni ad impulso elettrico"; ma servirebbe il coinvolgimento della Conferenza unificata (cioè una riunione congiunta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Stato-Regioni, ndr) "e l'adozione di un apposito decreto ministeriale. Al di fuori di tale procedura, per converso, gli operatori della polizia locale non avrebbero la possibilità di utilizzare i dispositivi in questione".

La sentenza anti taser della Corte accoglie anche l'argomento del ricorrente (come sempre il presidente del Consiglio dei ministri, ndr) - nello specifico l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, mentre Maria Lucia Tamborino difendeva Regione Lombardia - che richiama la legge 110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), "che proibisce il porto degli strumenti di dissuasione mediante stordimento. Con questa norma il legislatore statale avrebbe esercitato la propria competenza legislativa esclusiva nella materia de qua, entro un perimetro non valicabile dal legislatore regionale".

E a chi sostiene che gli storditori "non siano qualificabili come arma ad impulso elettrico (giacché inidonei al lancio di dardi o freccette)", si tratta comunque di strumenti "non annoverabili nella categoria degli 'strumenti di tutela', ma piuttosto in quella delle armi proprie, loro destinazione primaria essendo quella dell'offesa alla persona (ancorché a scopo difensivo)".

Completa il quadro del semaforo rosso agli storditori a 'ghisa' e affini la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che, annota in sentenza la giudice San Giorgio, "avrebbe operato 'una summa divisio' tra 'armamento' vero e proprio ed altri 'mezzi e strumenti operativi' di cui la polizia locale può essere provvista".

La smentita di De Corato

Sul caso è intervenuto l'assessore alla Sicurezza di regione Lombardia Riccardo De Corato a seguito delle notizie apparse su molte agenzie riguardo l’impossibilità delle polizie locali di usare il Taser  puntualizza: in data 11 maggio è stato approvato, dalla Conferenza unificata Stato regioni, l’ Accordo, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute”. Tale accordo riguarda specificatamente l’utilizzo del Taser da parte delle Polizie Locali dei comuni Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Sulla base dell’intesa approvata e comunicata dalla Conferenza, da subito i comuni capoluogo di Provincia (quale che sia il numero degli abitanti) e quelli con più di 100.000 abitati (anche non capoluogo di provincia) devono concordare un’intesa di sperimentazione con l’Ats e adottare un regolamento di sperimentazione in base a tale intesa con l’Ats.

Effettuata quindi la formazione e vigente il regolamento comunale di sperimentazione, può partire l’uso sperimentale per sei mesi per due unità di Taser; Alla fine dei 6 mesi di sperimentazione il Consiglio comunale può adottare il regolamento di dotazione definitiva di tali armi a impulso elettrico, sempre nel rispetto dell’intesa della Conferenza che ci è stata oggi comunicata. Per gli altri comuni, non si può partire senza l’individuazione di caratteristiche e criteri rimessa al ministero degli Interni.

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