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Cronaca

Disabili, riaperto il bando regionale. «Discriminatorio il requisito della residenza»

La sentenza. Ora ci sono tre mesi di tempo per ripresentare le domande prima escluse

E' discriminatorio il requisito di due anni di residenza in Lombardia per accedere al contributo mensile di 600 euro (o più) a sostegno della "disabilità gravissima". Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Milano Eleonora Palmisani o accogliendo il ricorso presentato da Ledha e Asgi contro Regione Lombardia, che ora deve riaprire ii termini del bando per almeno tre mesi per consenire la presentazione di nuove domande.

I requisiti per l’accesso alle forme di sostegno alla "disabilità gravissima" sono specificati dalla delibera della giunta regionale lombarda del 18 febbraio 2020 (n. 2862/XI) con la quale Regione Lombardia ha definito il programma operativo regionale in favore delle persone con "gravissima disabilità" e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità in base a quanto previsto dal Fondo per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021.

La delibera era arrivata dopo parecchi mesi di "vuoto" e un primo "taglio" rispetto al 2019, poi rientrato, ma tra i requisiti sussisteva, appunto, la residenza in Regione da almeno due anni. Un requisito, questo, che il Giudice del Lavoro, con sentenza del 24 novembre, ha ritenuto discriminatorio, ordinando all'amministrazione regionale di riaprire i termini di presentazione delle domande prima escluse.

«Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità - scrive tra l'altro il giudice - va inquadrato tra i diritti fondamentali dell’individuo, essendo presupposto primario per consentire una piena partecipazione alla vita di comunità e il pieno esercizio di tutti gli altri diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale». Respinte le argomentazioni di Regione Lombardia, secondo cui il requisito della residenza era dettato dalla limitatezza delle risorse a disposizione e dalla volontà di evitare un "turismo" tra Regioni per accedere al contributo.

«La sentenza del Tribunale di Milano - commenta Alberto Guariso di Asgi - ha accolto le nostre richieste. La misura in questione attiene al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità e, come tale, riconducibile ai diritti fondamentali della persona. Pertanto, non possono essere posti limiti che siano arbitrari e del tutto estranei al bisogno come, appunto, quello della residenza». Nella presentazione del ricorso, Asgi aveva evidenziato anche il rischio di una discriminazione multipla ai danni delle persone con disabilità di origine straniera, a causa della maggiore difficoltà per gli stranieri, rispetto agli italiani, a maturare i requisiti di residenza richiesti dalla normativa.

«Il diritto a una vita autonoma e indipendente per le persone con disabilità - aggiunge laura Abet di Ledha - è tutelato dall’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia e quindi legge dello Stato. Prevede espressamente il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso a una serie di servizi "per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione". Inserire un criterio totalmente estraneo, come quello del vincolo di residenza, significa limitare, di fatto, un diritto fondamentale».

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