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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Ma la prostituzione è già tassata in Italia: lo dice la Cassazione

Cecchetti (Lega) propone di tassare la prostituzione. Ma nella realtà la cosa esiste già

Fabrizio Cecchetti, presidente uscente del consiglio regionale e candidato della Lega Nord al Pirellone, propone di tassare l'attività di prostituzione. L'idea viene riproposta in modo ricorrente da più parti e, solitamente, fa discutere.

Chi segnala l'impossibilità materiale di controllare le prostitute, chi sostiene che già il fatto di vendere il proprio corpo è un concetto degradante e ci manca pure che tale attività venga tassata, chi fa notare che in questo modo si tornerebbe indietro di sessant'anni, chi invece si dichiara d'accordo vedendola come un'attività di normale prestazione di un servizio, naturalmente solo per quelle "libere", giacché purtroppo è ancora molto, troppo diffuso il fenomeno della schiavitù correlato alla prostituzione.

Senza addentrarci in questioni che toccano anche la sfera morale, vorremmo sommessamente ricordare che, ad oggi, l'attività di prostituzione è già tassata e - di conseguenza - qualunque prostituta che non dichiara le tasse è a tutti gli effetti elusore fiscale.

Prima di spiegare, sgombriamo il campo da un equivoco. La prostituzione in Italia è un'attività lecita. La Legge Merlin (75/1958) ha infatti soltanto vietato le cosiddette case di tolleranza e introdotto una serie di reati attinenti alla prostituzione, come lo sfruttamento (economico) o il favoreggiamento (non economico), senza tuttavia vietare la prostituzione in sé e per sé.

E ora la questione fiscale. La Cassazione, con la sentenza n. 10578/2011, ha chiarito che in Italia (decreto legge 223/2006, art. 36 c. 34bis) è stato introdotto un principio generale di tassazione delle attività per il fatto stesso che esistono, comprese perfino quelle illecite. Nella stessa sentenza la Cassazione va oltre e inquadra l'attività di prostituzione, qualora esercitata in forma autonoma, come soggetta ad Iva, rientrando nella definizione dell'esercizio di arti e professioni.

Così si esprime la Cassazione: "Seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo". Il relativo codice di attività, secondo l'interpretazione più diffusa, sarebbe il 93.29.90 "Altre attività d'intrattenimento e di divertimento non comuni altrove".

Il caso da cui è partito il pronunciamento della Cassazione fu quello di una ballerina di un locale notturno (lavoratrice dipendente) con un conto corrente bancario non compatibile con il reddito da lavoro dipendente. La ballerina arrotondava prostituendosi, lo ammise ma protestò di non essere tenuta a pagare le imposte.

La Cassazione le diede, appunto, torto. Scrivendo nero su bianco un principio che, volenti o nolenti, vale - o dovrebbe valere - per chiunque si prostituisca in Italia, perfino se illecitamente (cioè in maniera subordinata).

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