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Economia

Saldi invernali a Milano e in Lombardia slittano al 7 gennaio, causa zona rossa

Le promozioni dureranno 60 giorni. A stabilirlo la Giunta regionale. Prima del 'decreto Natale' l'inizio era stato fissato al 5

I saldi invernali 2021 a Milano e in Lombardia slittano da 5 al 7 gennaio a causa della zona rossa. A stabilirlo una delibera della Giunta regionale approvata oggi su iniziativa dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, che stabilisce anche una durata di 60 giorni per le promozioni.

"Lo spostamento dal 5 al 7 gennaio - chiarisce Mattinzoli - avviene, sentite le associazioni di rappresentanza, in seguito alla decisione del Governo di rendere 'zona rossa' l'intero Paese il 5 e il 6 gennaio con il conseguente divieto di spostamento e di apertura degli esercizi commerciali. Resta confermata la possibilità, su tutto il territorio regionale di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi".

“Le restrizioni per l’emergenza Covid introdotte con il decreto Natale del Governo – ha commentato Gabriel Meghnagi, presidente rete associativa vie Confcommercio Milano  – hanno vanificato l’avvio dei saldi in Lombardia previsto per il 5 gennaio, giorno di zona rossa. A Regione Lombardia - che bene ha fatto a intervenire e che ringraziamo - avevamo perciò chiesto di rivedere la data di avvio dei saldi per tutelare l’attività delle imprese e non penalizzarle ulteriormente rispetto alle vendite online”.

“Il 7 gennaio – aggiunge Meghnagi – i negozi non alimentari apriranno alle 10.15. Come rete associativa vie di Confcommercio Milano stiamo già operando per la necessaria attività di informazione. La decisione, in accordo con Prefettura e Comune, è presa per alleggerire il trasporto pubblico e scongiurare gli assembramenti. Uno sforzo che ha l’obiettivo condiviso di evitare un nuovo lockdown”

Le regole dei saldi: cosa bisogna sapere

Ai fini di informazione e tutela dei consumatori, bisogna sapere che i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso.

L’operatore commerciale ha inoltre l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può  indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

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