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Locazione turistica e legge regionale n. 27/2015

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In relazione all'articolo pubblicato su Milanotoday il 22 ottobre 2016 intitolato: "Affitti casa con Airbnb (anche occasionalmente)? Se sei lombardo, ecco tutti gli obblighi", si sottolinea che con l'espressione "case vacanza" si deve riferimento esclusivamente alla corrispondente struttura ricettiva di cui all'elenco delle strutture ricettive contenuto nell'articolo 18 della legge regionale 27/2015 e meglio definita dall'art. 26 della stessa legge 27/2015.

Gli alloggi dati in locazione turistica dal proprietario o dall'usufruttuario ai sensi delle legge n. 431 del 9 dicembre 1998 non sono, infatti, compresi nell'elenco delle strutture ricettive di cui al suddetto articolo 18 della legge 27/2015

Nella legge 27/2015 non è contenuta alcuna assimilazione tra "case vacanze" e "alloggi dati in locazione turistica ai sensi della legge 431/1998", mentre nelle leggi delle altre Regioni italiane, vi è una ben precisa distinzione normativa (si vedano, ad esempio, le leggi delle Regioni Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Calabria).

Nonostante l'assenza di un appiglio normativo, la Direzione Generale dello Sviluppo Economico afferma che: "La legge 27/2015 NON distingue fra case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche e, quindi, le locazioni turistiche sono ricomprese nelle CAV e sono soggette a tutti gli obblighi previsti".

Pro.Loca.Tur. si unisce alla protesta di Assoedilizia ed è da tempo impegnata affinché anche in Lombardia venga riconosciuto al proprietario il diritto di poter esercitare liberamente il proprio diritto di proprietà privata, così come previsto dall'art. 832 del codice civile e dall'art. 42 della Costituzione, e quindi di poter godere del proprio alloggio in modo pieno ed esclusivo, anche dandolo in locazione turistica, sia essa di tipo "stagionale" o di tipo "breve".

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