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Pagamento Imu: terza rata il 17 dicembre 2012

Le informazioni per il pagamento dell'Imposta Municipale a Milano

Dal 1° gennaio 2012 si applica l'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’I.C.I.

Per la compiuta individuazione delle  fattispecie di agevolazioni di imposta e per ulteriori aspetti liquidativi, si rinvia all'approvazione del Regolamento Comunale. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto per l'anno 2012 sarà definito in sede di versamento a conguaglio, da effettuarsi entro il 17 dicembre (come specificato nella sezione scadenze versamento).
 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 
 
Chi deve pagare
- i proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Milano
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su  detti immobili
- il coniuge al quale è assegnata la casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale,  annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
 
Scadenze versamento per abitazione principale e relative pertinenze
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata come segue:
 
in tre rate:
 
- la prima, pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere entro il 18 giugno (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 giugno)
- la seconda, pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere entro il 17 settembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 settembre)
- la terza rata, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, da corrispondere entro il 17 dicembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 dicembre)
 
oppure, in alternativa:
 
in due rate
 
- la prima, in misura pari al 50 per cento dell’imposta, da corrispondere entro il 18 giugno
- la seconda, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, da corrispondere entro il 17 dicembre.
 
 
Modalità di pagamento
L’imposta deve essere pagata per l'acconto utilizzando esclusivamente il modello F24.
 
L'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di utilizzare la stessa modalità di pagamento anche per il saldo.
 
L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU.
 
F205 - Comune di Milano
 
Codice: 3912 -  abitazione principale e relative pertinenze 
 
Nel campo “rateazione/mese rif.” va indicato il numero di rate scelto:
 
- pagamento in tre rate: 
0102 per il versamento entro il 18 giugno 2012
0202 per il versamento entro il 17 settembre 2012
 
- pagamento in due rate:
 0101 per il versamento entro il 18 giugno 2012
 
Nota bene: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).
 
 
Come si calcola l'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze
L'imposta dovuta per l'acconto si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, l'aliquota del 4 per mille.
 
Il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
 
 
Detrazione abitazione principale
Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.
 
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione, inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.
 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
 
Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti e deve essere suddivisa tra il/i genitore/i soggetti passivi dell'imposta, che beneficiano della detrazione per abitazione principale.
 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
 
 
Dichiarazione
La dichiarazione Imu deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo per l'adempimento (cioè qualora si siano verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta). Il modello sarà approvato con decreto ministeriale e con il citato decreto saranno altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. In assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell'imposta, la dichiarazione vale anche per i successivi anni di imposta. Il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione Imu, relativa ad immobili che abbiano subìto modifiche dal 1° gennaio 2012, è stato fissato al 30 settembre 2012.
 
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