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Venerdì, 19 Aprile 2024
Tasse

Tarsu (tassa rifiuti): informazioni su variazione, cessazione e occupazione

Tutte le informazioni, riguardo al pagamento della Tarsu (Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), su variazione, cessazione e occupazione di nuovi stabili nel Comune di Milano

Chi occupa o detiene dei locali sul territorio del Comune di Milano è obbligato a presentare denuncia di nuova occupazione, entro il 20 gennaio successivo all’occupazione dei locali.

Attenzione: in caso di unico occupante dei locali per richiedere la riduzione di un terzo consulta la pagina Tarsu: esenzioni e riduzioni (vedi sezione collegamenti a fondo pagina). In mancanza di variazioni, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. Gli identificativi catastali si possono reperire sull’atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.


Variazioni

Nel caso in cui intervengano variazioni in aumento degli elementi imponibili quali superficie e destinazione d’uso dovrà essere presentata “denuncia di variazione” entro il 20 gennaio successivo,  termine previsto per la denuncia iniziale.

Nel caso in cui intervengano variazioni in diminuzione degli elementi imponibili, dovrà essere presentata denuncia di variazione.

Ai fini dello sgravio del tributo in eccesso, è necessario presentare la denuncia di variazione in diminuzione entro il bimestre solare in cui interviene la stessa (es. la variazione è in data 15 marzo, devo presentare la denuncia entro il 30 aprile in modo che decorra dal 1° maggio).

 

Cessazione di occupazione

Chi cessa di occupare i locali a qualsiasi uso destinati, deve darne comunicazione al Servizio Tassa Rifiuti, mediante apposita denuncia.

La cessazione dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno di cessazione, ma comunque entro il termine di sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al tributo di cui si chiede lo sgravio,  la tassa non è dovuta per le annualità successive all’anno di abbandono dei locali se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali.

Nel caso in cui si accerti (a seguito di istanza di parte del contribuente o di procedura d’ufficio) che la tassa sia stata pagata dal subentrante si procede all’abbuono del tributo per il periodo interessato dalla doppia tassazione.

N.B.
Le denunce presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/partita iva, l'ubicazione dei locali od aree, la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati, la data di inizio/fine dell'occupazione o detenzione, i dati catastali che identificano l’immobile.
Inoltre, le denunce devono essere debitamente sottoscritte dal dichiarante e corredate di copia del documento di identità.


Sede e orari

E' attivo lo sportello telefonico dell'Ufficio Tassa Rifiuti al numero 020202.

 

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