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Bambini in auto: cosa dice il codice della strada

I consigli e le normative da seguire per far viaggiare sicuri i bambini in auto

Il trasporto dei bambini sulle auto o veicoli in generale è regolato dall'articolo 172 del Codice della Strada. Questo codice prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano ben saldi e agganciati ad un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura.

Il sito della Polizia di Stato chiarisce che l’uso dei seggiolini in auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada, la medesima norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo.

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I criteri dei seggiolini

L’art. 172 del Codice della Strada prevede che tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano:

- adeguati al loro peso;

- di tipo omologato.

In particolare, l’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). I regolamenti UNECE attualmente in vigore sono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04, ed il Regolamento 129 nelle sue versioni R129/1 e R129/2.

L'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), dato che potrà indossare le cinture di sicurezza tradizionali. Se invece, nel caso il bambino, dopo aver compiuto 12 anni, sia di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo più obbligatorio, è consigliabile che continui ad utilizzare il seggiolino di rialzo.

Su quale sedile installare il seggiolino

I seggiolini possono essere posizionati sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel rispetto di una serie di accorgimenti obbligatori:

  1. Gruppo 0 e 0 +: è vietato per legge posizionarli sul sedile anteriore in presenza di airbag inseriti sul lato passeggero;
  2. Gruppo 1, 2 e 3: la normativa attuale prevede che possano essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto. E' opportuno però evitare di posizionarli sul sedile anteriore quando ci sono airbag inseriti.

La presenza di airbag frontali rappresenta, invece, un serio rischio e pericolo per il bambino. In questo senso, il seggiolino non va mai installato sul sedile anteriore di una macchina dotata di airbag sul lato passeggero, a meno che non lo sia disattivato. Il posto più sicuro per il bambino resta il sedile centrale posteriore, essendo il posto più protetto e sicuro in caso di urto sia frontale che laterale. Se la vettura è provvista di airbag laterali è necessario disattivarli quando si posiziona il seggiolino nel sedile posteriore.

Le sanzioni

Il mancato uso dei dispositivi obbligatori comporta per il conducente del veicolo una multa da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a quest'ultimo invece che al conducente del veicolo.

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