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Lombardia: definita l’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante

Le regole e le informazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per maggiori informazioni:

Studio Borghi, via gustavo modena 6, Milano.

www.studio-borghi.it

La regione Lombardia, con la delibera 1/08/2014 n.2258, attuando l'art. 4 del DLgs 167/2011 tenendo conto
delle indicazioni fornite dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014, ha disciplinato gli standard formativi minimi
relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali per i
contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
La Regione prima di tutto definisce disponibile l'offerta formativa approvata e finanziata dalla P.A.
competente che consente all'impresa di poterne fruire entro 6 mesi dalla data di assunzione
dell'apprendista.
A tal fine la Regione avrà tempo 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro per
informare il datore di lavoro delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, specificando le
sedi e il calendario delle attività per ogni provincia.
Se la Regione non vi provvede, l'impresa dovrà attenersi a quanto previsto dalla disciplina contrattuale.
Le imprese potranno comunque provvedere direttamente ad erogare la formazione per l'acquisizione delle
competenze di base e trasversali purchè dispongano di luoghi idonei alla formazione e risorse umane con
adeguate capacità e competenze.
Con successivi decreti attuativi, la Regione definirà anche le modalità con le quali la formazione potrà
essere realizzata a distanza.
In merito alla durata della formazione, la Lombardia richiama quanto già previsto dalle Linee Guida del 20
febbraio 2014:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola
secondaria di I grado (c.d. Licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o di diploma
di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o altro titolo equivalente.
Le predette durate possono essere ridotte in caso di eventuale acquisizione del titolo di studio durante il
contratto di apprendistato oppure in presenza di crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione, in
precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi.

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