Opere di urbanizzazione. Un'altra ragione per festeggiare l'Unione Europea
Riceviamo e pubblichiamo dal nostro lettore Marco Eramo:
A partire dal 2012 in qualità di consigliere comunale il radicale Marco Cappato ha segnalato alla Giunta di Milano allora guidata da Giuliano Pisapia la necessità di prestare particolare attenzione all'applicazione dell'art. 16 comma 2-bis del Testo Unico sull'Edilizia, ed alla compatibilità di quest'ultima disposizione con il diritto comunitario in materia di appalti. Questa disposizione introdotta nel 2011 consente, infatti, l'esecuzione diretta, da parte del titolare del permesso di costruire, delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature etc.) funzionali ad un intervento urbanistico di importo sino a circa 5 milioni di euro (la cosiddetta soglia comunitaria), senza l'obbligo di applicare il Codice dei Contratti.
Perché il richiamo fosse ascoltato dalla Giunta comunale si sono resi necessari, però, una denuncia alla Commissione Europea e la conseguente apertura, nell'aprile 2015, di un'apposita procedura di verifica (Eu Pilot) da parte della stessa Commissione che ha ritenuto fondata la denuncia. A distanza di qualche mese dall'iniziativa della Commissione nel dicembre 2015, infatti, la Giunta comunale è stata costretta a fornire agli uffici un'interpretazione restrittiva e prudente della disposizione delle Linee Guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione approvate nel giugno 2013 - che nel frattempo era finita sotto la lente della Commissione - alla quale attenersi nelle more della conclusione del procedimento comunitario.
Ed alla luce delle domande poste dalla Commissione Europea nell'ambito della medesima procedura Eu Pilot, ancora aperta, il Governo recentemente ha deciso di intervenire sulle norme relative alle modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione previste dal Codice dei Contratti approvato lo scorso precisando all'interno del decreto correttivo, ora all'esame delle Camere, che sarà possibile eseguire le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del citato art. 16 comma 2-bis, soltanto a condizione che l'importo complessivo delle opere pubbliche correlate all'intervento urbanistico-edilizio, da calcolarsi in base a quanto previsto dall'art. 35 comma 9 (e dunque tenendo in considerazione l'importo complessivo di tutti gli eventuali lotti funzionali), sia inferiore alla soglia comunitaria.
In caso contrario, come dovrebbe accadere di norma in ogni caso per la realizzazione di opere pubbliche con denaro pubblico, si dovrà ricorrere a procedure ad evidenza ovvero a confronti concorrenziali tra più imprese. Credo che anche per via di processi di questo tipo - ancorché lunghi e tortuosi - sia ragionevole festeggiare l'Unione Europea, le sue istituzioni e perché no anche la sua burocrazia, riconoscendo altresì a Milano (alla sua amministrazione ed a chi ne ha seguito l'operato con il necessario spirito critico) il merito di aver fornito l'occasione per un chiarimento ed un miglioramento della normativa vigente validi a beneficio di tutti.