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Coronavirus, Milano e l'intera Lombardia in zona arancione rafforzato da venerdì 5 marzo

Fontana ha firmato l'ordinanza e questo vuol dire scuole di ogni grado chiuse, nidi esclusi

Milano e l'intera regione Lombardia in arancione rafforzato da subito, già dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì 5 marzo e fino al 14 marzo. Il presidente regionale Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza nel pomeriggio di giovedì e questo vuol dire scuole di ogni grado chiuse, nidi esclusi. La differenza più grande tra la zona arancione "classica" e l'arancione "rafforzata" (chiamata anche arancione "scuro" o arancione "rinforzata") riguarda infatti proprio la scuola: nei comuni in arancione "scuro" sono infatti sospese le lezioni in presenza per tutte le classi ad eccezione degli asili nido, mentre nei comuni in arancione "normale" le lezioni restano in presenza, con le superiori al 50%. 

Lombardia in zona arancione rinforzata (l'ordinanza in pdf)

"Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido. Lo prevede un'Ordinanza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana", scrive la regione in una nota.

"Visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio - scrive il Pirellone - e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell’infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi)". 

«La Commissione indicatori covid-19 Regione Lombardia - spiega il presidente Fontana - a seguito dell’analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l’obiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza». 

Lettera di Fontana ai sindaci per spiegare la situazione

Le nuove regole a Milano e in Lombardia in zona arancione "scuro"

Da qui anche la raccomandazione di applicare all’intero della Regione Lombardia, oltre alle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021) previste dalla predetta Ordinanza ministeriale del 27 febbraio 2021, ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dal contagio. 

L’Ordinanza approvata giovedì 4 marzo fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di una serie di territori in fascia arancione rafforzata che si considerano superate dal provvedimento approvato dalla Regione. Ecco nel dettaglio il dispositivo dell’Ordinanza

Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:

  1. Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia.
     
  2. In tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
    • le attività di laboratorio sono garantite;
    • resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
     
  3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
     
  4. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia.
     
  5. Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
     
  6. Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
     
  7. Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
     
  8. L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
     
  9. Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
     
  10. È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

Le differenze tra la zona arancione classica e la zona arancione rafforzata

Ricapitolando quali sono le differenze tra la zona arancione rinforzata e quella classica i temi riguardano principalmente le scuole, le seconde case, i parchi per bambini e le mascerine da usare sui mezzi pubblici. In arancione normale è possibile raggiungere le seconde case, mentre in zona arancione rinforzata no. È vietato entrare e uscire da o verso una seconda casa. In arancione rafforzato non si può far visita a casa di amici e parenti - anche se è possibile girare liberamente per il proprio comune -, mentre in arancione "semplice" è consentito una volta al giorno.

Le scuole sono chiuse e fanno didattica a distanza. Solo i nidi sono aperti. Nei parchi per bambini non si possono usare le aree attrezzate per fare sport e giochi.

Qui le faq del Governo aggiornate sulla zona arancione (anche rinforzata)

Per il resto divieti e restrizioni sono sostanzialmente uguali: non si possono varcare i confini comunali - resta valida la deroga per i comuni sotto i 5mila abitanti -, bar e ristoranti possono effettuare solo asporto fino alle 22 e domicilio senza limiti di orari. Musei e luoghi della cultura sono chiusi. Per entrambe le zone negozi sempre aperti e centri commerciali chiusi nei weekend e nei festivi e prefestivi. 

Sui mezzi di trasporto pubblici in arancione rafforzato è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica "diversa dalle mascherine di comunità". In entrambe le zone resta valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino ed è vietato uscire dalla regione. Sarà sempre possibile uscire dal comune o in orario di coprifuoco per gli motivi di salute, necessità e lavoro presentando l'autocertificazione. 

Qui le faq aggiornate del Governo sulla zona rossa

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